(ART.1 CO. 1051-1067 L. 178/2020)
SOGGETTI BENEFICIARI
- imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime fiscale (anche i forfettari ex l. 190/2014)
- lavoratori autonomi
ATTIVITÀ AGEVOLABILI
Investimenti (destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato) in:
- beni materiali strumentali nuovi “industria 4.0” (solo per imprese)
- il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»
- beni immateriali nuovi interconnessi con i beni “industria 4.0” (solo per imprese)
- software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni
- beni materiali / immateriali nuovi “ordinari” (diversi dai precedenti)
PRINCIPALI ATTIVITÀ ESCLUSE (a titolo esemplificativo)
Investimenti in
- fabbricati e costruzioni
- veicoli (art. 164 TUIR)
- beni non strumentali (beni merci e materiali di consumo)
AMBITO TEMPORALE
16.11.2020 al 31.12.2022
DEL CREDITO D’IMPOSTA
| Investimento | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 | Dall’1.01.2022 al 31.12.2022 |
| Beni materiali strumentali “ordinari” | 10 % | 6 % |
| Beni immateriali strumentali “ordinari” | 10 % | 6% |
| Beni materiali strumentali “industria 4.0” | 50 % (per investimenti fino a 2,5 mil.) | 40 % (per investimenti fino a 2,5 mil.) |
| Beni immateriali strumentali “industria 4.0” | 20 % | 20 % |
MODALITÀ DI UTILIZZO
- esclusivamente in compensazione orizzontale nel mod. F24;
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni nel caso di investimenti in beni “ordinari”, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione nel caso di investimenti in beni “industria 4.0”
- in via generale in 3 quote annuali
OBBLIGHI DOCUMENTALI
- comunicazione al MISE
- annotazione in fattura
per i soli investimenti in beni materiali/immateriali “industria 4.0”:
- se il costo è inferiore o uguale a € 300.000: dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
- se il costo è superiore a € 300.000: perizia asseverata di un ingegnere o perito industriale; attestazione di conformità rilasciata da un Ente certificatore
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